ROMA – C’è una sentenza che potrebbe creare caos, sociale e politico. E’ la nr 72 del 2025 della Corte Costituzionale, depositata e quindi diventata pubblica il 23 maggio 2025.
E’ una sentenza storica e, potenzialmente, “esplosiva”. Ha cioè stabilito senza possibilità di altre interpretazioni che in Sicilia le case costruite entro 150mt dalla battigia, sono abusive “senza se e senza ma”.
La CGARS ha perso: nessuna illegittimità costituzionale
Questa pronuncia è importante e da non sottovalutare perchè ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGARS) e ha chiarito in modo definitivo l’applicazione del vincolo di inedificabilità a 150 metri dalla battigia in Sicilia.
Il tutto viene da una norma regionale della Sicilia del 1976, la nr 78. Qui, l’art 15 c1 lettera a) stabiliva e stabilisce il divieto di costruzione entro 150 metri dalla linea di costa.
Un tentativo di smontare questa norma è stato di dire “Ma se questa norma non entra nei PRG dei Comuni, non si può applicare!“. Una cosa a cui la Corte Costituzionale ha risposto con una tranvata: la norme è direttamente efficace anche nei confronti dei privati, senza la necessità che venga recepito dagli strumenti urbanistici comunali.
La Corte interpreta autenticamente. E poi la Sicilia lo ha ribadito nel 1991
La norma è di interpretazione autentica: La Corte ha riconosciuto che l’articolo 2, comma 3, della successiva legge regionale siciliana n. 15 del 1991, che ha ribadito il vincolo, non ha introdotto una nuova norma retroattiva, ma ha semplicemente chiarito il significato della legge del 1976.
Un chiarimento che adesso smonta tutte le ipotesi avanzate negli anni specificando che non c’è possibilità di condono. Di conseguenza, la sentenza conferma che le opere abusive realizzate in questa fascia costiera non sono sanabili, anche se le leggi statali sui condoni potessero sembrare più permissive.
Abbattimento?
Esiste il rischio di abbattimento? In teoria si. Nel senso che la Corte Costituzionale non indica direttamente che le case entro 150mt debbano essere abbattute. Ma a questo ci si arriva per forza. Perchè il principio cardine è l‘inedificabilità assoluta. Cioè dal 1976, in Sicilia, non era legalmente possibile costruire in quella fascia di territorio.
In seguito a questo assoluto divieto, non è possibile immaginare altro che la rimozione dell’abuso edilizio. La Corte ha cioè stabilito che non si può pretendere che lo Stato o la Regione tutelino una situazione di illegalità.
Molto semplicemente tutte le costruzioni entro 150mt non sono sanabili. In nessun caso o, come vedremo, solo in casi specifici. Nessuna sanatoria o tentativo di legiferazione anche regionale, può annullare il vincolo di inedificabilità assoluta. In linea di massima se alla Regione domani fanno passare una legge per cui si può costruire anche in riva al mare, comunque le case costruite dopo il 1976 e fino alla legge “in Riva al Mare”, sono insanabili.
E se non sono sanabili, automaticamente, scatta l’obbligo di demolizione. Quando un abuso edilizio non è sanabile, l’unica conseguenza prevista dalla legge è l’emissione di un’ordinanza di demolizione da parte del Comune. L’amministrazione comunale ha il dovere di ripristinare lo stato dei luoghi.
Non è applicabile neanche la “fiscalizzazione”, cioè il pagamento di una cifra per un intervento non ammesso ma ammissibile. A differenza di altri tipi di abusi edilizi che non possono essere demoliti senza pregiudizio per la parte legittima dell’edificio, nel caso di vincoli di inedificabilità assoluta, la demolizione è l’unica via. Non è possibile sostituirla con una sanzione pecuniaria.

Casi particolari. Le città di mare, non le demoliscono. Ma…
Ci sono alcune ipotesi che potrebbero far rientrare le case tra le ‘legittime’.
Certamente le case costruite prima dell’entrata in vigore della legge regionale del 1976 (ossia prima del 12 giugno 1976) non sono soggette a questo vincolo, purché fossero state realizzate con un titolo edilizio valido.
Da discutere sulle “aree già urbanizzate“: praticamente tutte le aree in tutta la Sicilia che hanno una forte presenza di case. Nella nostra area iblea, si tratta di tutte quei tratti che collegano le frazioni marinare ai tempi “paesi per pescatori”: le zone tra Marina di Ragusa e Punta Secca, per poi andare verso Scoglitti. Oppure tra Marina di Ragusa e Donnalucata (Plaja Grande, esempio) e tutte le altre fasce di case sorte in riva al mare tra le frazioni. Prima della sentenza della Corte, la giurisprudenza aveva talvolta riconosciuto delle deroghe al vincolo per le aree che risultavano già “interamente edificate” prima del 1976. Tuttavia, la sentenza n. 72/2025, confermando la natura assoluta del vincolo, ha rafforzato l’orientamento più restrittivo.
In conclusione? Non cambierà nulla. Anzi, si continua a costruire
Ora la questione potrebbe essere seria. In Sicilia si tratta di migliaia di case, per la stragrande maggioranza non “prime case” che però è inimmaginabile siano demolite. Politicamente nessun rappresentante democratico si metterebbe a capo di tale attività col rischio di non essere democraticamente rieletto. Ed amministrativamente, la cosa creerebbe tanta polvere, più degli abbattimenti veri e propri.
Se questo può sembrare “normale”, meno lo è che in riva ai mari si continui a costruire, da mesi. A rimodernare, ad allargare, costruire nuovi. E magari a mettere a reddito abitazioni del tutto abusive e destinate alla demolizione. Virtuale.
FATTI in SICILIA – In Sicilia ci sono stati casi di intervento in questo senso. A Carini, il sindaco Monteleone in diverse occasioni ha pubblicamente denunciato i tentativi di sanatoria a livello regionale e ha annunciato e avviato procedure di demolizione di immobili abusivi nella fascia costiera del suo comune. A Siracusa il Comune ha portato avanti un ricorso in appello contro una sentenza del TAR Sicilia. L’appello riguardava il rigetto di un’istanza di condono per un fabbricato realizzato senza titolo edilizio a meno di 150 metri dalla battigia. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA), accogliendo l’appello del Comune, ha ribadito l’insanabilità degli abusi in tale area, anche se “di fatto” già edificata. Nel Comune di Erice, il TAR Sicilia che ha confermato la legittimità dell’ingiunzione di demolizione emessa dal Comune stesso per un complesso immobiliare ricadente nella fascia di rispetto dei 150 metri. La sentenza ha ribadito che l’abuso edilizio è un illecito permanente e che le misure demolitorie sono sempre applicabili.
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Una ipotesi fatta con Google Earth su alcune aree che potrebbero essere sottoposte a verifica costituzionale









